ITALIANI ALL'ESTERO - IL MODELLO DI OPZIONE PER VOTARE IN ITALIA

Pubblicata il 04/01/2018

Il Ministero degli Esteri con un comunicato ricorda che il diritto di voto è un principio garantito dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero, possono votare per posta. A tal fine, raccomanda ai cittadini AIRE di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato.
I cittadini italiani residenti all'estero possono scegliere di votare in Italia, presso il comune di residenza, comunicando per iscritto la propria scelta (Opzione) al Consolato.
Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche, ricevono dai rispettivi Comuni italiani la cartolina- avviso per votare - presso i seggi elettorali in Italia - per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale per una sola consultazione elettorale.
In caso intervenga uno scioglimento anticipato delle Camere, l’opzione può essere inviata o consegnata a mano entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. 
In ogni caso il diritto di Opzione deve essere esercitato entro il 10° giorno dall'indizione delle votazioni. (08.01.2018)
La richiesta (Opzione) di voto in Italia può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore.
Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo disponibile presso il Consolato, i Patronati, le associazioni, il COMITES oppure è scaricabile dal sito web del Ministero degli Esteri (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare.
Se la dichiarazione non è consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta, da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
È importante ricordare che se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

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