DECERTIFICAZIONE

Pubblicata il 26/07/2016

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46). Ciò significa , non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno , inefficace.

Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) è gratis e non è necessaria l’ autenticazione. 

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi “. Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,36 per ciascun documento.

Poiché il certificato prodotto a privato è normalmente fuori dalla tab. B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e delle altre norme, ne consegue che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, esclusi quelli rilasciati dall’ufficio di stato civile (nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio), quelli richiesti dagli organi giurisdizionali ( Adozione, divorzio, separazione, processo penale, tutela e curatela ,art. 13 della tabella) che come noto non rientrano nella competenza del dpr 445/2000, i certificati di esistenza in vita o simili per le pensioni estere , (art. 9 della tabella, ecc), e quelli richiesti a privati per cui è prevista l’esenzione dalla sopracitata tabella (Associazioni sportive affiliate al Coni, le cooperative sociali/ONLUS , art. 27bis della tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali ,art. 8 legge 266/1991). Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice. Entrando nello specifico, per quanto riguarda i certificati anagrafici richiesti da avvocati per uso notifica atti giudiziari o altro vanno in bollo (Agenzia delle entrate, Circolare 70/2002); come anche per le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 euro davanti al Giudice di pace. Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia: art. 3 della tabella B del DPR 642 nel contesto dei ‘procedimenti in materia penale’; art. 12 della medesima tabella con l’indicazione dichiarata in maniera specifica e non generica (il solo comma 2 prevede almeno quattro casi distinti); per il gratuito patrocinio per cui vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente in quanto evasiva; è esente la certificazione (richiesta da privati o avvocati), ai sensi dell’art. 19 della legge 74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale. Per quanto riguarda le successioni, l’ esenzione prevista dall’art. 5 della tabella B del DPR 642 , ‘ad uso successione’, si riferisce alla denuncia di successione che l’erede faceva all’Agenzia delle Entrate ; oggi è sufficiente l’autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici , le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio ‘ad uso successione vanno in bollo, come vanno in bollo i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta ( apertura conti correnti anche per l’accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni per l’accensione o l’estinzione di polizze di qualsiasi tipo, , per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione ‘sui certificati’). Invece un discorso diverso è lo stato di famiglia per assegni famigliari, è vero che viene richiesto dai datori di lavoro, ma al fine dell'INPS, per cui non va rilasciato; come anche non vanno rilasciati alle persone i certificati per INPDAP, certificati per uso tributario (art. 5), certificati per permesso di soggiorno ecc...., ma essi devono solo essere acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni. Continuano ad essere svolte come sempre (non c’entrando nulla con la legge 183): la legalizzazione di fotografia, la autenticazione delle firme (anche sulle quietanze liberatorie e sulle deleghe di pensione) e delle copie, comprese quelle dai registri dello stato civile; stessa sorte per i certificati plurilingue, che sono previsti da accordi e convenzioni internazionali e non possono essere modificati arbitrariamente da una parte sola.

Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

Gli atti di delega alla riscossione della pensione vanno autenticate e sono esenti da bollo; mentre la delega che conferisce al delegato talune capacità di agire in nome e per conto del delegante ,generando atti giuridici d’interesse e nell’interesse del delegato , non può essere autenticata in quanto si tratta di una procura generale o speciale di competenza notarile.

Vi è, tuttavia, una particolare categoria di deleghe che non abbisognano dell’intervento notarile , ma, neanche , dell’autentica del funzionario incaricato dal sindaco; mi riferisco a quel potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni , nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi , procedura già prevista dall’art. 38, comma 3-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (comma aggiunto dall'art. 47, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). In questi casi la “delega”, poiché non costituisce procura ad agire per il compimento di atti aventi natura giuridica ,cioè non genera un nuovo negozio giuridico, né modifica alcun atto giuridico già esistente, ma solo inerisce ad un atto il cui perfezionamento amministrativo è già avvenuto, può essere sottoscritta in presenza del funzionario incaricato di ricevere il documento o più semplicemente sottoscritta e presentata corredata della fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore (ovviamente non autenticata).

Si rende , altresì, noto che, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del citato DPR n. 445/2000, dal 01 gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni( es. nascite, morte ).

La decertificazione non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto non è ammissibile l’autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre per quanto riguarda i certificati di godimento dei diritti politici da presentare a PP.AA. , essendo a tutti gli effetti “certificati” , sono sottoposti alle vigenti disposizioni.

 

Come funziona l’autocertificazione?

L'autocertificazione è un diritto ed usarla è facile: basta una semplice dichiarazione del cittadino.
Tutti i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione.
I cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto all'autocertificazione limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso amministrazioni pubbliche. E' fatto obbligo al cittadino di non incorrere in dichiarazioni false per evitare le sanzioni previste dalla legge al riguardo.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici (come ad esempio ENEL, RT, ITALGAS, TELECOM, POSTE) sono obbligati invece ad accettare l'autocertificazione in tutti i casi previsti.
L'autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, Comuni, scuole, università, Motorizzazione Civile, Prefettura, INPS, o i sopracitati gestori di pubblici servizi .

Che cosa si può autocertificare

Potranno essere autocertificati:
- data e luogo di nascita
- titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- residenza
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- cittadinanza
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- godimento dei diritti civili e politici
- possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’ archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di disoccupazione
- stato di famiglia
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- esistenza in vita
- qualità di studente
- nascita del figlio
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- appartenenza a ordini professionali
- di non aver riportato condanne penali
- titolo di studio, esami sostenuti
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- qualifica professionale posseduta
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- titolo di specializzazione
- qualità di vivenza a carico
- titolo di abilitazione
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
- titolo di formazione
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Tutte queste dichiarazioni potranno essere rese dall'interessato senza alcuna necessità che le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dall''imposta di bollo. Potranno essere presentate all'ufficio richiedente senza particolari formalità , oltre che direttamente dall'interessato, anche tramite il servizio postale, il fax, la posta elettronica, o per mezzo di terze persone.

Rispetto alle precedenti normative sono state introdotte nuove autocertificazioni quali, ad esempio, le dichiarazioni circa lo stato di liquidazione o fallimento e l'applicazione di misure di prevenzione.

Che cosa si può dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco di ciò che si può autocertificare, possono essere attestate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà senza l'autentica della firma: è infatti sufficiente sottoscrivere ed allegare all'atto (la dichiarazione) la fotocopia del proprio documento di riconoscimento oppure firmarla di fronte al dipendente addetto. Quando le dichiarazioni sono presentate insieme o successivamente ad una domanda o comunque ad essa collegabili, non vanno autenticate ma sottoscritte davanti al dipendente addetto o presentate da un''altra persona o inviate per posta o via fax allegando la fotocopia del documento di identità ; hanno valore definitivo e hanno la stessa validità temporale dell''atto che sostituiscono. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, a causa dello stato di salute, è sostituita da quella resa ad un pubblico ufficiale da parte del coniuge o, in sua assenza, dai figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Esempi di autocertificazione per le pratiche e la vita quotidiana

Devi chiedere la patente, immatricolare l'automobile o il ciclomotore: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici ed esibire un documento valido alla Motorizzazione o presso agenzie o concessionarie auto.

Devi richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto: puoi autocertificare alla Questura il comune di nascita, la residenza. lo stato civile, l''avere o meno figli minori, lo stato di famiglia e la cittadinanza.

Devi chiedere l'allaccio di un''utenza es. Energia elettrica, Telefonia  ecc.......: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici.
Devi sposarti: il Comune dovrà acquisire tutti i documenti necessari.

Devi fare una domanda di invalidità alla Azienda Sanitaria Locale: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici e non le certificazioni mediche.

Per l'iscrizione all'asilo nido, per le autorizzazioni comunali, per prestazioni (soggiorni estivi, contributi, assistenza, etc.): il Comune ti può chiedere solo autocertificazioni. Fanno eccezione le certificazioni sanitarie.

Se sei pensionato: puoi autocertificare agli enti e agli istituti di previdenza l''esistenza in vita.

Devi iscriverti al collocamento: puoi autocertificare lo stato di famiglia, il codice fiscale e il titolo di studio

Devi iscrivere tuo figlio a scuola: puoi autocertificare nascita, residenza, stato di famiglia e titoli di studio, mentre non puoi autocertificare le vaccinazioni.

Devi iscriverti all'università od a un corso di formazione: puoi autocertificare i tuoi dati anagrafici e il possesso del diploma.

Devi fare la domanda per un concorso pubblico: non devi più autenticare la firma della domanda e puoi autocertificare i tuoi dati (anagrafici, situazione relativa agli obblighi di leva, condanne penali, ecc.) e il possesso di titoli di studio. Per la presentazione dei titoli puoi dichiarare la conformità all'originale di eventuali attestati o pubblicazioni, senza autentica, allegandola fotocopia del documento di riconoscimento se ad esempio si invia per posta.

Per le impreseper la partecipazione alle gare i certificati o l'iscrizione alla Camera di Commercio , il codice fiscale o la partita IVA, la situazione economica, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi e qualsiasi dato presente nell'anagrafe tributaria, il non aver riportato condanne penali, la qualità di legale rappresentate possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà .


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